STATUTO
“ASSOCIAZIONE DEI DELTA DEL MEDITERRANEO (DELTA-MED) ETS”

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SCOPO E ATTIVITÀTITOLO II: ASSOCIATITITOLO III: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONETITOLO IV: PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCITITOLO V: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SCOPO E ATTIVITÀ

ARTICOLO 1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

  1. L’Associazione dei Delta del Mediterraneo (DELTA-MED), costituita il 6 dicembre 2002 ad Amposta (Tarragona, Spagna) dai seguenti Fondatori:
  1. per il DELTA DELL’EBRO:
  • Comunidad General de Regantes del Canal de la Derecha del Ebro;
  • Comunidad de Regantes – Sindicato Agrícola del Ebro;
  1. per il DELTA DEL PO:
  • Consorzio di Bonifica Delta Po Adige;
  • Consorzio di Bonifica I Circondario Polesine di Ferrara;
  • Consorzio di Bonifica II Circondario Polesine di S. Giorgio;
  1. per il DELTA DEL RODANO:
  • Syndicat des Riziculteurs de France et Filière;
  • Tour du Valat Station Biologique;
  1. per il DELTA DEL DANUBIO:
  • Danube Delta Biosphere Reserve Authority;
  1. per il DELTA DEL NILO:
  • Centre for Environment & Development for the Arab Region and Europe;
  1. per il DELTA DEL EVROS:
  • Association for the Protection & Promotion of Evros Delta;

assume la denominazione di “Associazione dei Delta del Mediterraneo (DELTA-MED) ETS” (di seguito “Associazione”), quale associazione riconosciuta ed ente del Terzo settore operante in conformità all’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e ss.mm.ii. (Codice del Terzo settore).

ARTICOLO 2
SCOPO

  1. L’Associazione è un’organizzazione non governativa e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di promozione dello sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della qualità della vita, anche in risposta ai cambiamenti climatici, ricerca scientifica e promozione culturale, quali attività di interesse generale ai sensi all’articolo 5, comma 1, lettere e), h), i), del Codice del Terzo Settore.
  2. L’Associazione mira a costituire un “forum” permanente per l’analisi, la discussione e la trattazione a livello internazionale dei problemi di natura idraulica, costiera, ambientale, economica, produttiva e sociale dei Delta, delle Lagune e delle Zone Umide del Mediterraneo, e in genere dei territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione alla promozione dello sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della qualità della vita, nei relativi ambiti.

ARTICOLO 3
ATTIVITÀ

  1. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
  1. organizzare riunioni, convegni e seminari sulle problematiche proprie dei Delta, delle Lagune, delle Zone Umide e dei territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, con la partecipazione di esperti nelle diverse aree specialistiche;
  2. formulare proposte e raccomandazioni volte a indicare le soluzioni più adeguate ai problemi di regressione ed erosione costiera, subsidenza, salinizzazione e a ogni altro problema derivante da effetti climatici o dal degrado ambientale;
  3. promuovere e favorire le sinergie e i collegamenti tra i propri Associati, nel rispetto delle prerogative e delle peculiarità di ciascuno, al fine di realizzare una proficua collaborazione tra gli stessi e una concreta e fruttuosa condivisione del loro patrimonio di conoscenze, esperienze, competenze e progettualità;
  4. ricevere e diffondere informazioni sui programmi e le attività delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti competenti nel governo e nella gestione dei Delta, delle Lagune, delle Zone Umide e dei territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, con particolare attenzione a quelli operanti negli Stati membri dell’Unione Europea;
  5. cooperare con associazioni, fondazioni e altri soggetti pubblici o privati che svolgano la propria attività nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide o in territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico e che perseguano scopi analoghi o affini a quelli dell’Associazione;
  6. elaborare relazioni su piani, programmi e progetti per la promozione dello sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della qualità della vita nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide e nei territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, predisposti dalle amministrazioni pubbliche o da altri enti competenti nel governo e nella gestione delle stesse;
  7. svolgere, anche in collaborazione con università e centri di ricerca specializzati, attività di studio, ricerca, sperimentazione e formazione, anche mediante l’attivazione di corsi di studio, scuole di specializzazione e master, nei propri settori di attività, con particolare attenzione alle azioni di resilienza dei territori rispetto ai cambiamenti climatici;
  8. promuovere e organizzare manifestazioni, incontri e altri eventi idonei a creare sinergie e collaborazioni con altri operatori pubblici e privati nei propri settori di attività e a favorire i contatti con il pubblico;
  9. stipulare ogni atto o contratto utile al funzionamento della propria struttura e all’esecuzione delle operazioni deliberate dai propri organi, ivi compresa la promozione e la costituzione di organismi di coordinamento di soggetti aventi le medesime finalità; 
  10. svolgere ogni altra attività strumentale al perseguimento dei propri scopi, in conformità a quanto previsto dall’articolo 6 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 4
SEDE E AMBITO TERRITORIALE DI  ATTIVITÀ

  1. L’Associazione ha sede legale in Italia, nel Comune di San Donà di Piave (Venezia), in Piazza Indipendenza n. 29.
  2. L’eventuale variazione della sede legale, stabilita mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo e comunicata agli uffici competenti, non comporta modifica statutaria.
  3. L’Associazione opererà prevalentemente in Italia, potendo in ogni caso, nell’ambito delle proprie finalità sociali, svolgere attività in altri Paesi dove risiedano o comunque operino i propri Associati.

ARTICOLO 5
DURATA

  1. L’Associazione ha durata illimitata.
  2. L’Associazione potrà essere sciolta in qualsiasi momento per decisione dell’Assemblea Generale, adottata in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO II
ASSOCIATI

ARTICOLO 6
NORME GENERALI

  1. Gli Associati si distinguono in:
  • Ordinari;
  • Straordinari.
  1. Possono partecipare all’Associazione, con la qualifica di Associati Ordinari, le persone giuridiche rappresentanti di interessi economici collettivi che svolgono la propria attività nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide o in territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, secondo quanto previsto dall’Articolo 7.
  2. Possono partecipare all’Associazione, con la qualifica di Associati Straordinari, altre persone fisiche o giuridiche nei casi previsti dall’Articolo 9.
  3. Gli statuti e gli altri atti che regolano l’organizzazione e il funzionamento delle persone giuridiche partecipanti all’Associazione sono depositati presso la sede di quest’ultima e tempestivamente aggiornati.
  4. Tutti gli Associati si impegnano a rispettare il presente Statuto, a non compiere atti o tenere comportamenti anche potenzialmente in contrasto con gli interessi dell’Associazione o tali da lederne il prestigio e l’onorabilità, e a mettere a disposizione di quest’ultima le conoscenze, le esperienze, le competenze e le risorse necessarie per il migliore perseguimento dei suoi scopi statutari.

ARTICOLO 7
ASSOCIATI ORDINARI

  1. Possono partecipare all’Associazione, con la qualifica di Associati Ordinari, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti pubblici e privati che rappresentino interessi collettivi in conformità a quanto stabilito dal diritto del proprio Paese e che svolgano la propria attività nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide o in territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico nell’ambito del Mediterraneo e nelle aree collegate.
  2. Le persone giuridiche di cui al punto 1 dovranno essere legittimamente costituite in conformità a quanto stabilito dal diritto del proprio Paese. La sussistenza di tale requisito potrà essere dimostrata mediante la certificazione dei corrispondenti Registri pubblici e gli altri mezzi di prova ammessi dall’ordinamento italiano.
  3. L’ammissione di nuovi Associati Ordinari dovrà essere proposta da almeno tre Associati e deliberata dall’Assemblea Generale nella prima seduta successiva alla presentazione della proposta. Qualora la proposta riguardi un soggetto appartenente a un Paese già rappresentato nell’Associazione, almeno uno dei proponenti dovrà appartenere a tale Paese.
  4. I candidati all’ammissione devono presentare all’Assemblea Generale, almeno dieci giorni prima della seduta prevista per la deliberazione, la documentazione atta a verificare l’esistenza dei requisiti richiesti dal presente Articolo.
  5. I Fondatori sono Associati Ordinari di diritto, salva rinuncia.

ARTICOLO 8
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI ORDINARI

  1. Gli Associati Ordinari hanno il diritto di:
  1. partecipare all’Assemblea Generale, con facoltà di intervento e con diritto di voto, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
  2. partecipare alle attività dell’Associazione e operare per il raggiungimento dei suoi scopi;
  3. eleggere o essere eletti a cariche direttive dell’Associazione;
  4. formulare proposte agli organi di governo dell’Associazione in merito all’organizzazione e al funzionamento di quest’ultima e all’esercizio delle sue attività.
  1. Gli Associati Ordinari hanno l’obbligo di:
  1. ricoprire le cariche alle quali sono stati eletti;
  2. partecipare alle attività dell’Associazione e operare per il raggiungimento dei suoi scopi;
  3. versare le quote associative deliberate dall’Assemblea Generale in conformità al presente Statuto.

ARTICOLO 9
ASSOCIATI STRAORDINARI

  1. Possono aderire all’Associazione con la qualifica di Associati Straordinari le persone fisiche o giuridiche, inclusi singoli studiosi e professionisti, università e centri di ricerca, che svolgano la propria attività nei Delta, nelle Lagune, nelle Zone Umide o in territori interessati dagli effetti del cambiamento climatico, o comunque operino nel campo della tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della qualità della vita e il cui contributo si consideri utile al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
  2. L’ammissione di nuovi Associati Straordinari dovrà essere proposta da almeno tre membri dell’Associazione, con motivazione in ordine alla rilevanza dell’apporto che il candidato si impegna a fornire a quest’ultima, e deliberata dall’Assemblea Generale nella prima seduta successiva alla presentazione della proposta. Qualora la proposta riguardi un soggetto appartenente a un Paese già rappresentato nell’Associazione, almeno uno dei proponenti dovrà appartenere a tale Paese.
  3. I candidati all’ammissione devono presentare all’Assemblea Generale, almeno dieci giorni prima della seduta prevista per la deliberazione, la documentazione atta a verificare l’esistenza dei requisiti richiesti dal presente Articolo.
  4. È Associato Straordinario di diritto, salva rinuncia, chi è stato Presidente dell’Associazione.
  5. Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata da comunicare all’Assemblea Generale nella prima seduta utile, può conferire la qualifica di Associato Straordinario a persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo alle attività dell’Associazione in veste istituzionale o tecnica. Nei casi di particolare rilevanza del contributo la qualifica può essere accompagnata dal titolo di “Socio Onorario”.

ARTICOLO 10
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI STRAORDINARI

  1. Gli Associati Straordinari hanno gli stessi diritti e obblighi degli Associati Ordinari, fatte salve le particolarità relative al versamento delle quote associative e al diritto di voto previste dal presente Statuto.
  2. Gli Associati Straordinari sono esonerati dal versamento delle quote associative dovute dagli Associati Ordinari, fatta salva la possibilità di erogare contributi volontari, periodici o una tantum, a favore dell’Associazione.

ARTICOLO 11
ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

  1. Gli Associati possono perdere la propria qualifica, previa deliberazione dell’Assemblea Generale, per le seguenti cause:
  1. rinuncia comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;
  2. mancato pagamento delle quote associative entro il termine stabilito dall’Assemblea Generale;
  3. esclusione per i motivi di cui al punto 2.
  1. Gli Associati che compiano atti o tengano comportamenti in violazione del presente Statuto o in contrasto con gli interessi dell’Associazione o tali da lederne il prestigio e l’onorabilità potranno essere esclusi dall’Associazione con deliberazione dell’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo la valutazione dei corrispondenti addebiti e con motivazione in ordine alla loro effettiva sussistenza. In tali casi l’interessato ha diritto a essere ascoltato dal Consiglio Direttivo nella fase istruttoria e, se lo richiede, dall’Assemblea Generale prima della decisione finale.

TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 12
ORGANI

  1. Sono organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea Generale;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere;
  • il Comitato Tecnico-Scientifico;
  • l’Organo di Controllo.

CAPITOLO I
ASSEMBLEA GENERALE

ARTICOLO 13
COMPOSIZIONE E RIUNIONI

  1. L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti degli Associati Ordinari e degli Associati Straordinari o, nel caso in cui questi ultimi siano delle persone fisiche, da loro stessi.
  2. L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente.
  3. L’Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente, che stabilisce il luogo della riunione, la data della stessa e l’ordine del giorno. Uno dei punti all’ordine del giorno delle sedute ordinarie è l’esposizione delle attività realizzate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dall’ultima riunione dell’Assemblea Generale.
  4. L’Assemblea Generale si riunisce in seduta straordinaria su convocazione del Presidente, per iniziativa di quest’ultimo o del Consiglio Direttivo o quando venga richiesto da un quinto dei componenti dell’Assemblea con comunicazione scritta al Presidente, debitamente firmata dai richiedenti, nella quale si espongano il motivo della convocazione e l’ordine del giorno.
  5. L’Assemblea Generale si riunisce, anche in modalità telematica, presso la sede legale o diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.
  6. Le riunioni in modalità telematica si potranno svolgere alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al Presidente e al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
  1. L’Assemblea Generale è regolarmente costituita con la presenza di tanti Associati che rappresentino almeno la metà dei voti disponibili.

ARTICOLO 14
COMPETENZE

  1. L’Assemblea Generale:
  1. approva il piano di attività dell’Associazione;
  2. approva il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo annuale dell’Associazione, redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore;
  3. approva il bilancio sociale dell’Associazione nei casi e modi previsti dall’articolo 14 del Codice del Terzo settore;
  4. approva i verbali delle proprie riunioni e la relazione annuale al bilancio consuntivo, riportante le attività realizzate dall’Associazione nell’anno precedente;
  5. elegge gli altri organi dell’Associazione;
  6. stabilisce le quote associative e decide sull’eventuale esenzione per gli Associati Straordinari;
  7. delibera l’ammissione e l’esclusione dei membri dell’Associazione nei casi previsti dallo Statuto;
  8. approva le modifiche allo Statuto;
  9. decide lo scioglimento dell’Associazione;
  10. esercita le altre competenze ad essa attribuite dallo Statuto e dall’articolo 25 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 15
DISTRIBUZIONE DEI VOTI E PROCEDURA DI VOTAZIONE 

  1. Ogni Associato Ordinario dispone di un voto.
  2. Gli Associati Straordinari dispongono, nel loro insieme, di un totale di voti equivalenti alla terza parte del loro numero con un massimo di cinque voti. Per l’espressione della loro volontà decidono con votazione interna come indirizzare i voti di cui dispongono e designano un Portavoce che esprima la loro posizione nell’Assemblea Generale. Nel caso di divergenza tra le posizioni degli Associati Straordinari, i loro voti si attribuiscono proporzionalmente, potendo essere espressi in decimali.
  3. Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte, a seconda dei casi, di seguito specificati, con il conseguimento di un numero di voti favorevoli superiore alla metà degli aventi diritto (maggioranza assoluta) o di un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei voti validi (maggioranza semplice).
  4. Ciascun Associato può conferire la rappresentanza a un altro Associato ai fini della votazione mediante delega scritta presentata al Consiglio Direttivo prima dell’inizio della votazione sul corrispondente punto dell’ordine del giorno o sulla proposta oggetto di deliberazione. Il Segretario verifica la validità della delega e, nel caso di esito positivo, la trasmette all’Assemblea Generale. La delega può essere esaminata da qualsiasi Associato.

ARTICOLO 16
DECISIONI 

  1. L’Assemblea Generale delibera sui temi previsti dall’ordine del giorno. Possono essere introdotti ulteriori argomenti con il parere favorevole dell’unanimità dei presenti.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea Generale sono adottate con la maggioranza semplice dei voti, fatti salvi i casi nei quali lo Statuto stabilisca diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 17
VERBALI

  1. Delle riunioni dell’Assemblea Generale è redatto un verbale contenente una relazione succinta delle decisioni adottate, con le opinioni contrarie, nei casi in cui ne venga fatta richiesta da coloro che le abbiano espresse.
  2. Il verbale è firmato dal Segretario con il nulla osta del Presidente ed è successivamente trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea Generale, conservato nella sede dell’Associazione.
  3. Il Segretario, con il nulla osta del Presidente, può rilasciare certificati relativi alle deliberazioni riportate nei verbali agli Associati che ne facciano richiesta.

CAPITOLO II
CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18
COMPOSIZIONE E RIUNIONI

  1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da altri due componenti eletti dall’Assemblea Generale.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in modalità telematica, alle condizioni di cui al punto 5, su convocazione scritta del Presidente, che fissa il luogo della riunione, la data e l’ordine del giorno.
  3. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni anno per almeno due riunioni ordinarie.
  4. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Presidente o quando venga richiesto da un suo componente con comunicazione scritta al Presidente, debitamente firmata dal richiedente, nella quale si espongano il motivo della convocazione e l’ordine del giorno.
  5. Le riunioni in modalità telematica si potranno svolgere alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  • che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al Presidente e al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  • che siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.
  1. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti al massimo per tre mandati consecutivi.
  2. Il Presidente designa tra i componenti del Consiglio Direttivo il Vicepresidente, che lo sostituisce nei casi in cui non possa svolgere le proprie funzioni per malattia, assenza o altri giustificati motivi.
  3. Il Consiglio Direttivo può, con propria deliberazione, attribuire ai propri componenti specifiche funzioni in base alle rispettive competenze.
  4. I componenti del Consiglio svolgono le loro funzioni gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle medesime.
  5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se sono presenti tutti i suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Segretario e il Tesoriere.

ARTICOLO 19
COMPETENZE

  1. Il Consiglio Direttivo:
  1. adotta il piano di attività dell’Associazione e lo presenta all’Assemblea Generale per l’approvazione;
  2. adotta il bilancio preventivo e i progetti di qualsiasi azione dell’Associazione la cui approvazione competa all’Assemblea Generale;
  3. redige il progetto di bilancio consuntivo annuale dell’Associazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del Codice del Terzo settore e lo presenta all’Assemblea Generale per l’approvazione;
  4. redige il progetto di bilancio sociale dell’Associazione nei casi e modi previsti dall’articolo 14 del Codice del Terzo settore e lo presenta all’Assemblea Generale per l’approvazione;
  5. approva i verbali delle proprie riunioni e redige la relazione annuale di bilancio, riportante le attività realizzate dall’Associazione nell’anno precedente;
  6. riceve periodiche informazioni dal Presidente sull’andamento del bilancio e sulle azioni da lui compiute in rappresentanza dell’Associazione;
  7. esercita le altre competenze ad esso attribuite dallo Statuto.
  1. Il Consiglio Direttivo può delegare l’esercizio di specifiche competenze al Presidente.

ARTICOLO 20
DECISIONI 

  1. Il Consiglio Direttivo delibera sui temi previsti dall’ordine del giorno. Possono essere introdotti ulteriori argomenti con il parere favorevole dell’unanimità dei presenti.
  1. Ciascun componente del Consiglio Direttivo, incluso il Presidente, dispone di un voto.
  2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza, fatti salvi i casi nei quali lo Statuto stabilisca diversamente.

ARTICOLO 21
VERBALI

  1. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale contenente una relazione succinta delle decisioni adottate, con le opinioni contrarie, nei casi in cui ne venga fatta richiesta da coloro che le abbiano espresse.
  2. Il verbale è firmato dal Segretario con il nulla osta del Presidente ed è successivamente trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione
  3. Il Segretario, con il nulla osta del Presidente, può rilasciare certificati relativi alle deliberazioni riportate nei verbali ai componenti del Consiglio Direttivo che ne facciano richiesta.

CAPITOLO III
PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

ARTICOLO 22
PRESIDENTE

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea Generale a maggioranza assoluta tra i propri componenti. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza dell’Associazione.
  3. Il Presidente promuove le attività dell’Associazione, coordina e stimola l’azione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale nel rispetto delle relative funzioni, ne assicura l’informazione e vigila sull’andamento generale dell’Associazione.
  4. Il Presidente:
  1. presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne dirige i lavori;
  2. ordina i pagamenti e può effettuare singole spese il cui importo non superi Euro 5.000,00, da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile; la competenza per spese superiori è del Consiglio Direttivo;
  3. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell’Associazione;
  4. per motivi di urgenza, può compiere qualsiasi azione in difesa degli interessi dell’Associazione, inclusa la comparsa in giudizio, formulando azioni o rispondendo a ingiunzioni di qualsiasi tipo; in tal caso, dovrà renderne conto nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo, che dovrà ratificare le sue decisioni affinché le stesse siano valide.
  1. Il Presidente resta in carica per tre anni e può essere rieletto al massimo per tre mandati consecutivi.
  2. Il Presidente può essere revocato per giusta causa in qualsiasi momento dall’Assemblea Generale con delibera motivata adottata a maggioranza assoluta e comunicatagli in forma scritta con un preavviso di almeno trenta giorni.
  3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.
  4. Nel caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del Presidente, colui che è stato nominato dal Consiglio Direttivo in sua sostituzione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23
SEGRETARIO

  1. Il Segretario è eletto dall’Assemblea Generale a maggioranza semplice. 
  2. Il Segretario assiste il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni.
  3. Il Segretario:
  1. convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale per ordine del Presidente;
  2. redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale e conserva i registri dei verbali di tali organi; 
  3. conserva ogni altra documentazione dell’Associazione predisposta, anche in formato digitale, in conformità alla normativa vigente;
  4. provvede agli adempimenti di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore nei casi da esso previsti;
  5. cura le attività di comunicazione della Associazione, il sito web ed altre forme di divulgazione secondo i programmi e le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.
  1. Il Segretario resta in carica per tre anni e può essere rieletto.
  2. La Segreteria dell’Associazione si stabilisce presso la sede dell’Associazione. Le attività della Segreteria saranno svolte delle figure a ciò designate dal Presidente, d’accordo con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale. Il Consorzio presterà al Segretario l’assistenza necessaria per lo svolgimento delle sue mansioni.
  3. L’eventuale variazione della sede della Segreteria non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 24
TESORIERE

  1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea Generale a maggioranza semplice.
  2. Il Tesoriere controlla le entrate e le uscite e gestisce i rapporti economici dell’Associazione secondo le istruzioni del Presidente e in coordinamento con il Segretario.
  3. Il Tesoriere:
  1. dispone i pagamenti dell’Associazione con atti firmati dal Presidente o dal Segretario;
  2. dispone l’emissione delle fatture e degli atri documenti contabili dell’Associazione e provvede alla riscossione dei relativi importi, d’accordo con il Presidente e con il Segretario;
  3. presenta all’Assemblea Generale, in rappresentanza del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio dell’Associazione.
  1. Il Tesoriere resta in carica per tre anni e può essere rieletto.
  2. Per ragioni di efficienza l’Assemblea Generale può stabilire che le funzioni del Tesoriere siano svolte dal Segretario.

CAPITOLO IV
ALTRI ORGANI

ARTICOLO 25
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

  1. Presso l’Associazione è costituito un Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, sperimentazione e formazione.
  2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da cinque esperti esterni nelle materie di competenza dell’Associazione nominati a maggioranza semplice dall’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
  3. Il Comitato Tecnico-Scientifico elegge al proprio interno un Portavoce.
  4. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. I componenti del Comitato Tecnico-Scientifico cessano in ogni caso alla cessazione del Consiglio Direttivo.
  5. Il Comitato Tecnico-Scientifico esprime parere obbligatorio in merito ai provvedimenti che attengono all’esercizio delle attività di ricerca, sperimentazione e formazione e può formulare al Consiglio Direttivo pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell’Associazione.

ARTICOLO 26
ORGANO DI CONTROLLO

  1. L’Assemblea Generale, su proposta del Presidente, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può nominare un Organo di Controllo.
  2. L’Organo di Controllo, qualora nominato, è costituito da un Sindaco scelto tra i revisori legali iscritti negli appositi registri o, in alternativa, da un Collegio Sindacale formato da tre componenti, tutti scelti tra i revisori legali iscritti negli appositi registri.
  3. Nel caso di nomina del Collegio Sindacale, il Consiglio Direttivo, con la stessa deliberazione, ne nomina anche il Presidente.
  4. L’Organo di Controllo:
  1. vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto, dei regolamenti e delle altre norme interne all’Associazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della stessa;
  2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento;
  3. vigila sulla gestione della dell’Associazione e sul rispetto dell’equilibrio economico e finanziario;
  4. accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
  5. esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni;
  6. effettua le dovute verifiche di cassa;
  7. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea Generale.
  1. L’Organo di Controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.
  2. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi dell’Organo di Controllo sono trascritti in apposito libro, conservato nella sede dell’Associazione.
  3. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. Delle riunioni del Collegio Sindacale è redatto un verbale contenente una relazione succinta sulle decisioni adottate, con le opinioni contrarie, nei casi in cui ne venga fatta richiesta da coloro che le abbiano espresse. Il verbale, firmato da tutti gli intervenuti, è successivamente trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale Organo, conservato nella sede dell’Associazione.
  4. Ai componenti dell’Organo di Controllo si applica l’art. 2399 del Codice Civile. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale.
  5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’Organo di Controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, l’Assemblea Generale provvede alla loro sostituzione mediante una nuova elezione.

CAPITOLO V
RESPONSABILITÀ

ARTICOLO 27
RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

  1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione risponde soltanto l’ente con il proprio patrimonio.
  2. I rappresentanti degli organi dell’Associazione rispondono nei confronti dell’ente degli Associati e dei terzi ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni di cui agli articoli da 2392 a 2396 del Codice Civile, in quanto compatibili.

TITOLO IV
PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE E BILANCI

ARTICOLO 28
PATRIMONIO

  1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
  1. dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo la normativa vigente, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l’Associazione;
  2. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
  3. dalle risorse economiche elencate nel successivo Articolo 29;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
  1. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento dei suoi scopi istituzionali.
  2. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati ad Associati, dipendenti e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 29
RISORSE ECONOMICHE

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. attività di raccolta fondi;
  6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  7. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore;
  8. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore e dalle altre norme vigenti in materia.
  1. Per le attività di interesse generale l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 30
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI

  1. L’esercizio finanziario dell’Associazione inizia l’1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. Entro tale termine l’Assemblea Generale approva il bilancio economico di previsione (“bilancio preventivo”) dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio (“bilancio consuntivo”) relativo all’anno appena decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione di tali documenti può essere prorogata di ulteriori sessanta giorni o assunta in forma congiunta.
  3. Il bilancio preventivo rappresenta la pianificazione della gestione economica dell’esercizio successivo, informando sulle risorse che si prevede di acquisire e impiegare (proventi e oneri preventivi); è un atto di programmazione volto a garantire la sostenibilità dei progetti e delle attività che si intende realizzare nell’esercizio successivo.
  4. Il bilancio consuntivo contiene le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dalla normativa vigente, ed è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione.
  5. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell’Associazione. Gli organi dell’Associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
  6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell’Associazione o dai soggetti da esso delegati che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo e, se presente, dall’Organo di Controllo.
  7. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento delle attività dell’Associazione o per l’acquisto di beni strumentali all’incremento o al miglioramento della sua attività.

TITOLO V
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 31
SCIOGLIMENTO

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati Ordinari.

ARTICOLO 32
LIQUIDAZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

  1. L’Assemblea Generale che delibera lo scioglimento dell’Associazione delibera anche sulla liquidazione e sulla destinazione del patrimonio residuo.
  2. Una volta deliberato lo scioglimento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alla liquidazione alienando i beni dell’ente, pagando i suoi debiti, riscuotendo i suoi crediti e determinando l’entità dell’eventuale patrimonio residuo.
  3. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo delle competenti autorità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a un’associazione, una fondazione o altro ente di carattere scientifico o di promozione culturale con finalità simili a quelle dell’Associazione, individuato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 9 del Codice del Terzo Settore.